Secondo principi di diritto maturati in precedenze sentenze il contribuente, a norma dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, può emendare i propri errori con apposita dichiarazione integrativa, la quale, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l'ultimo periodo della predetta norma, nel prevedere come ultimo termine per la presentazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, correla al rispetto di questo limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che il contribuente può presentare la richiesta di rimborso anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo, contrariamente a quanto sostiene l’Amministrazione finanziaria. Questa la conclusione della Corte di Cassazione anche nell'Ordinanza n. 11500 del 14 Maggio 2013 .