Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 11565 del 11 Maggio 2017 COMMENTO (PDF 8 pagine)
Qualora gli esiti dell'infortunio si aggravino determinando una inabilità temporanea assoluta, non sussiste il diritto ad una indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi, mentre eventuali ricadute nella malattia o riacutizzazioni degli esiti dell'infortunio, che determinino l'impossibilità temporanea di attendere al lavoro, possono essere prese in considerazione ove aggravino stabilmente la condizione del lavoratore, in sede di revisione della rendita di inabilità restando pur sempre salva la tutela del lavoratore predisposta in via generale dell'art. 2110 c.c. a mezzo delle prestazioni per malattia a carico dell'INPS.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Inabilità temporanea assoluta
1.1. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797