ln forza del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge), gli obblighi relativi al versamento dell'Iva debbono essere adempiuti dal soggetto che riceve la prestazione, non da colui che la esegue, in deroga alla procedura ordinaria di applicazione della imposta medesima secondo il sistema della rivalsa; pertanto non risponde di evasione fiscale l’imprenditore francese che ha eseguito una prestazione per il soggetto residente in Italia che, in base al meccanismo del reverse charge, aveva l’obbligo di versare l’imposta. È quanto emerge dalla sentenza 5 maggio 2015 n. 18518 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
"Reverse charge: nessuna condanna per il prestatore UE" Cassazione Penale - Sentenza n.18518 del 5 maggio 2015 (PDF 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA