Reverse charge nella UE  - Cass. n.  18518/2015

Reverse charge nella UE - Cass. n. 18518/2015

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale del 5 Maggio 2015, con inquadramento normativo "Reverse charge: nessuna condanna per il prestatore UE"

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Data: 13/05/2015
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ln forza del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge), gli obblighi relativi al versamento dell'Iva debbono essere adempiuti dal soggetto che riceve la prestazione, non da colui che la esegue, in deroga alla procedura ordinaria di applicazione della imposta medesima secondo il sistema della rivalsa; pertanto non risponde di evasione fiscale l’imprenditore francese che ha eseguito una prestazione per il soggetto residente in Italia che, in base al meccanismo del reverse charge, aveva l’obbligo di versare l’imposta. È quanto emerge dalla sentenza 5 maggio 2015 n. 18518 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.

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"Reverse charge: nessuna condanna per il prestatore UE"  Cassazione Penale - Sentenza n.18518 del 5 maggio 2015 (PDF 8 pagine)

IL CASO

IL COMMENTO

  1. Inversione contabile – Reverse charge : inquadramento normativo
  2. Sanzioni in caso di errata applicazione del reverse charge
  3. Il reato di omessa dichiarazione
  4. La sentenza annotata

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

 

 



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