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In presenza di fatture asseritamente inesistenti, la veridicità dell’esistenza dei documenti fiscali non può essere provata qualora presso la società fornitrice, non siano trovati né le fatture, né la registrazione del rapporto bancario che provi il pagamento. Questo il principio fissato dall'ordinanza n. 6837 della Corte di Cassazione sezione tributaria VI del 19 Marzo 2013.