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La Corte di Giustizia UE ribadisce il principio di diritto secondo il quale è consentito detrarre l’IVA relativa alla prestazione di servizi, anche se dovesse risultare che il servizio è stato reso da soggetto diverso rispetto l’emittente del documento fiscale. L’indetraibilità scatta alla doppia condizione a) che tali fatti integrino un comportamento fraudolento…e b) che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Questa la pincipale conclusione nella Sentenza C 18-13 del 13 febbraio 2014