Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 291 del 10 Gennaio 2017
In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie. Viene inoltre affermato che la limitazione dell'azione risarcitoria al cosiddetto danno differenziale riguarda, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ..
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2087 c.c.: tutela della salute nei luoghi di lavoro
1.1. Art. 2087 c.c. ed amianto
2. Art. 13 del d.lgs. 38/2000 e risarcimento del danno
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797