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Nonostante l'elencazione tassativa contenuta nell’art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria. In questa prospettiva anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973,c.d. "Avviso bonario", che presenta tali caratteristiche, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile. Questa quanto affermato, ribaltando la precedente giurisprudenza dalla Corte di Cassazione nellla sentenza n. 7344 2012.