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L'obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza. Nel caso però in cui la cassiera batta violentemente il capo contro un cassetto, per potersi configurare una responsabilità del datore di lavoro l'evento deve essere riferibile ad una sua colpa concretamente individuata. Questa la conclusione della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro , che respinge il ricorso della dipendente nella sentenza n. 6881 del 3 aprile 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA