Corte Costituzionale - Sentenza 3 Marzo 2016, n. 44 - COMMENTO (PDF - 16 pagine)
La Consulta con la pronuncia in oggetto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (anche nella versione applicabile a partire dal 1° Gennaio 2016), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. La disposizione è contraria all’articolo 24 Costituzione, avendo il Legislatore individuato un criterio attributivo della competenza che finisce per impedire l’esercizio del diritto di difesa, posto che il contribuente sarebbe costretto ad un gravoso spostamento verso il luogo nel quale instaurare la propria azione giudiziaria.
IL CASO
IL COMMENTO
1. La norma
2. L'intervento della Corte cositutzionale era davvero indispensabile?
3.Art.4 D. Lgs. n. 546/1992 e interpretazione della Cassazione
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA