Non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attivitò lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta. La Corte di Cassazione si è espressa affermando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure importi una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore, che implicherebbe l’inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera. Questo il principio ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA