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Cassazione Civile Sentenza n.2105 del 3 febbraio 2016 "Agevolazioni fiscali, nessuna esclusività per il coltivatore diretto" PDF- 13 pagine)
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dall'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate che, quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l'impossibilità della coltivazione del fondo. E’ quanto emerge dalla sentenza 3 Febbraio 2016, n. 2105, della Quinta Sezione Civile della Cassazione.