Cassazione civile sentenza n.2605/2016 - Commento (PDF - 8 pagine)
Il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto, punibile anche quando non determina omesso versamento dell'IVA. Difatti, le norme che stabiliscono i tempi e le modalità di registrazione delle fatture Iva (articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972) pongono in essere obblighi generalizzati di annotazione, – fissando modalità ben precise –, perché preordinati all’attività di controllo degli uffici e come tali non derogabili. È quanto emerge dalla sentenza 10 febbraio 2016 n. 2605 della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Civile .
IL CASO
IL COMMENTO
1. Emissione della fattura e relativi adempimenti contabili
2. Omessa e Tardiva Fatturazione: natura sostanziale della violazione e rilevanza sull'attività di controllo
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA