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Nel ricorso in esame mancava da parte del Fisco il riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti) circa l'inesistenza soggettiva, richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e si ribadisce nel contempo la non responsabilità del committente in tema di fatture soggettivamente inesistenti e di conseguenza il suo diritto alla detrazione IVA. Questa la conclusione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20777 dell'11 settembre 2013.