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La CTR, in questa interessante sentenza, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali, riforma la sentenza del primo giudice, relativamente a due motivi pregiudiziali formulati dal contribuente. In particolare, affronta le tematiche della mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento, e della busta postale, da parte del notificatore. Relativamente a quest’ultimo aspetto, si uniforma al seguente principio di diritto “La mancanza di sottoscrizione, che è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità".