Il contribuente, accusato di omesso versamento dell’IVA può invocare l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria assolvendo gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, dovranno investire sia l'aspetto della non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, sia la circostanza che detta crisi non possa essere adeguatamente fronteggiata se non tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè, secondo la S.C., la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito erariale. Questa la decisione della corte di Cassazione penale n. 373012 del 9 Settembre 2014
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA