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L’Agente della riscossione non può né iniziare né proseguire procedure immobiliari esecutive che non rispettino le previsioni del vigente art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, ma , essendo la prima casa pignorabile da parte di altri creditori, può intervenire nelle procedure dagli stessi promosse ed essere soddisfatto in quella sede. Questo il principio enunciato, con interpretazione innovativa, dalla Corte di Cassazione civile sezione tributaria n. 19270 del 12 Settembre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA