Consiglio di Stato sez. V Sentenza 6 settembre 2017, n. 4223 (PDF - 16 pagine)
In tema di Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. t.i.a.)[1], l’ente impositore, dotato di discrezionalità tecnica, è libero di determinare la tariffa necessaria a coprire i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, rispettando i criteri di necessarietà e proporzionalità. Non rispetta tali princìpi il regolamento comunale che faccia una distinzione tariffaria sulla base del criterio formale della residenza del soggetto passivo, prevedendo una tariffa maggiorata per coloro che sono residenti fuori dal territorio comunale.
IL CASO
IL COMMENTO
1. La disciplina normativa su TIA1 e TIA2
2. La sentenza annotata
3. Considerazioni a margine della sentenza
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797