In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante un comportamento del lavoratore che denoti scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza, suscettibile quindi, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dei suoi doveri. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro. Questa la conclusione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 20715 del 10 Settembre 2013.