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Le Sezioni Unite Penali hanno chiarito nella sentenza annotata che:
a)l'art. 10 ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006 , è applicabile anche alle omissioni dei versamenti IVA relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale”; b)i reati di omesso versamento dell’IVA non sono speciali e possono applicarsi entrambe le sanzioni; c) per l’integrazione del reato penale è sufficiente il dolo generico; d) non trova applicazione la regola dell’”ignoranza inevitabile”, trattandosi di imprenditore e non di semplice cittadino.