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Il datore di lavoro ha l’onere di una particolare e qualificata prudenza che gli impone di predisporre le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratore, anche prescindendo dall'adozione di specifiche misure dettate da norme antinfortunistiche. Questo quanto ribadito nel giudizio della Corte di Casazione penale n. 36348 del 28 agosto 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA