In primo piano le tematiche dell’abuso del diritto, prendendo spunto la controversia da una cessione di quote sociali – a parere dell’Ufficio motivata esclusivamente da ragioni di natura fiscale – che avrebbe potuto esser realizzata (sempre a detta della parte erariale) attraverso un’operazione di fusione per incorporazione. La Suprema Corte rileva invece come non vi sia fungibilità, rispetto all'obiettivo economico da conseguire, tra l'operazione di cessione delle quote e quella di acquisizione del terreno, attraverso un’operazione di fusione e come, pertanto, relativamente al caso de quo, sussistessero specifiche e valide ragioni economiche per optare, come soluzione più vantaggiosa, per la società acquirente e indipendentemente dai benefici fiscali conseguiti, in favore dell'acquisto delle quote della società alienante anziché alla fusione per incorporazione. Questo quanto affermato nella sentenza n. 21390 del 30 Novembre 2012.