Non è riconducibile a un’ipotesi di transfer pricing, con conseguente rideterminazione degli interessi attivi, presuntivamente maturati e non contabilizzati, il finanziamento concesso, a titolo di mutuo infruttifero, dalla società italiana alla controllata francese. È quanto emerge dalla sentenza n. 15005/15 della Sezione Tributaria della Cassazione.
Nessuna elusione se la controllante italiana eroga finanziamenti infruttiferi (Cass. N. 15005-2015 - PDF 16 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA