In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, stabilendo una disciplina ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 376 del 2008, in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore che, nella disciplina transitoria ha fatto salva la posizione di chi avesse già presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio meno favorevolmente regolato dalle nuove disposizioni. Questa la decisione della Corte di Cassazione lavoro nella sentenza n. 14895 del 16 Luglio 2015.
Amianto e riconoscimento del beneficio contributivo - Cass. n. 14895/2015 (PDF - 9 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Amianto: L. 257/1992 e L. 326/2003
2. Legittimità costituzionale
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA