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Una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del Dlgs 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Questo, in costanza di orientamento, il contenuto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 14981 del 1 luglio 2014.