Cassazione civile Sezione lavoro - Sentenza n. 34 del 05 gennaio 2016 "Omissione misure di sicurezza" ( PDF -
La violazione del generale dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro va considerato anche con riguardo alla omissione di misure di sicurezza cosiddette 'innominate' cioè non espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante. E rispetto a tali misure 'innominate' la prova liberatoria è generalmente correlata alla misura della diligenza ritenuta esigibile, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici non dettati dalla legge (o altra fonte equiparata) ma suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati (nella specie, relativa all'infarto che aveva colto un casellante dopo che era stato vittima di una rapina, la società non aveva dimostrato di aver fornito strumenti volti a fornire sicurezza ai casellanti, come, ad esempio, vetri blindati e telecamere a circuito chiuso).
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2087 c.c.
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA