Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. Questo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazone, IV sezione penale n. 27006 del 25 giugno 2015.
"RSPP e responsabilità penale - Cass. pen. n.27006/2015" ( PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. RSPP: funzioni e responsabilità penali
1.1. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA