Con il decreto legislativo 144/2008, si è resa obbligatoria la tenuta del modulo di controllo per l'assenza dei conducenti, chiamato anche modulo di attestazione delle attività svolte a norma del regolamento 561 del 2006.
Nel modulo vanno registrati esclusivamente i periodi:
Nel registro vanno considerati i predetti eventi che si verificano nella giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti.
Il modulo è impostato per contenere un unico periodo di assenza. Pertanto, nel caso in cui per lo stesso conducente si verificano più eventi che vanno registrati sul modulo, occorrerà compilare un modulo per ogni evento.
I moduli andranno ovviamente compilati al termine dei periodi in cui i predetti eventi si sono verificati e consegnati al conducente alla ripresa dell'attività ovvero al ritorno alla guida di veicoli soggetti all'obbligo di tenuta. I moduli andranno poi portati con sè dal conducente per i 28 giorni successivi; fino a quando cioè il lasso di tempo interessato ad ogni singolo evento registrato non sarà completamente uscito dal periodo di 28 giorni che va monitorato.
Tutti i campi del modulo devono essere compilati a macchina o con altri sistemi informatizzati ed essere stampabili. Per essere valido, il modulo deve essere firmato sia dal rappresentante dell’impresa che dal conducente prima del viaggio.
Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una prima volta in qualità di rappresentante dell’impresa e una seconda volta in qualità di conducente. I moduli devono essere conservati dall’impresa di autotrasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
N.B. Una volta compilato il file, è possibile salvarlo, completo dei dati inseriti, solo se si possiede Adobe Acrobat completo.
Il modulo “Assenze del conducente” deve essere utilizzato dalle imprese di autotrasporto per annotare le causali e il periodo di assenza alla guida e deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo sull’automezzo adibito all’autotrasporto a cui si applicano i regolamenti CE 561/2006 e CEE 3821/85.