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Chiarimento comporto e malattia settore commercio

musicpazz

Utente
Buongiorno, sono in malattia da gennaio, settore commercio-confcommercio. Assunto nel 2019 e ora con contratto a tempo indeterminato. So che il periodo di comporto nel mio settore è di 180 giorni e quasi sicuramente la mia malattia mi porterà a superare questo limite. So che superati i 180 giorni di malattia non mi spetta più l'indennità da parte dell'INPS e superando anche il comporto il datore di lavoro può licenziarmi. Nel caso in cui non lo facesse è obbligato a pagarmi lo stipendio e i contributi anche se sto ancora a casa per malattia, visto che l'INPS non mi deve più niente, o può tenermi per così dire in stand-by aspettando un mio ritorno non dovendomi pagare niente e non avvalendosi del diritto di licenziamento per superamento periodo comporto. Purtroppo la mia attuale situazione non mi permette di fare lavori pesanti e a dirla tutta se si avvalesse del diritto di licenziarmi MI farebbe anche un favore potendo prendere poi la Naspi.
 
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domenico_

Utente
Buongiorno, sono in malattia da gennaio, settore commercio-confcommercio. Assunto nel 2019 e ora con contratto a tempo indeterminato. So che il periodo di comporto nel mio settore è di 180 giorni e quasi sicuramente la mia malattia mi porterà a superare questo limite. So che superati i 180 giorni di malattia non mi spetta più l'indennità da parte dell'INPS e superando anche il comporto il datore di lavoro può licenziarmi. Nel caso in cui non lo facesse è obbligato a pagarmi lo stipendio e i contributi anche se sto ancora a casa per malattia, visto che l'INPS non mi deve più niente, o può tenermi per così dire in stand-by aspettando un mio ritorno non dovendomi pagare niente e non avvalendosi del diritto di licenziamento per superamento periodo comporto. Purtroppo la mia attuale situazione non mi permette di fare lavori pesanti e a dirla tutta se si avvalesse del diritto di licenziarmi MI farebbe anche un favore potendo prendere poi la Naspi.
Salve, si ritiene che come in tutti i casi in cui non esistono chiarimenti specifici previsti dal ccnl indicato, se non quelli dettati dalla giurisprudenza che in caso di superamento del periodo di comporto il datore di lavoro può, sì, recedere dal rapporto immediatamente al termine di tale periodo, ma ha altresì la facoltà di attendere la ripresa del servizio per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto organizzativo dell'azienda".

Da ultimo, si tenga conto che il ccnl stabilisce per quanto d'interesse può essere disciplinata da intese a livello aziendale.

Vedi l'allegato, fonte: eclegal

Saluti
 

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musicpazz

Utente
Salve, si ritiene che come in tutti i casi in cui non esistono chiarimenti specifici previsti dal ccnl indicato, se non quelli dettati dalla giurisprudenza che in caso di superamento del periodo di comporto il datore di lavoro può, sì, recedere dal rapporto immediatamente al termine di tale periodo, ma ha altresì la facoltà di attendere la ripresa del servizio per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto organizzativo dell'azienda".

Da ultimo, si tenga conto che il ccnl stabilisce per quanto d'interesse può essere disciplinata da intese a livello aziendale.

Vedi l'allegato, fonte: eclegal

Saluti
Grazie mille per la risposta, nel caso in cui il datore voglia attendere il mio rientro in quel periodo non ricevo nessun tipo di retribuzione?
 

domenico_

Utente
C'è un limite di tempo per questa cosa? Comunque grazie mille per le informazioni che mi ha dato.
Grazie a Lei, va detto da subito dell'inesistenza di una disposizione di legge, non esiste una decorrenza/scadenza perchè il licenziamento per il superamento del comporto possa essere immediato/sollecito/ecc,, infatti secondo la cassazione “il requisito della tempestività non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce oggetto di una valutazione di congruità, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata, che il giudice di merito deve operare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative”.
 
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