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L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
In Allegato:
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
Per importi fino a 120 mila euro, con una semplice richiesta, è possibile ottenere la rateizzazione fino a 84 rate:
La soglia di 120 mila euro è riferita all’importo delle somme iscritte a ruolo oggetto di ogni singola richiesta di rateizzazione.
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario può richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo fino a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120. In questo caso è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:
avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
In allegato:
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento superiori a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
Per richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo superiore a 120 mila euro fino ad un massimo di 120 rate è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:
avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
In allegato:
Il "regime di adempimento collaborativo" è stato istituito dal Dlgs 128/2015. Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.
In allegato:
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata “ Delega al Governo per la riforma fiscale”, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
Modello e istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura.
(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).
Questo modello può essere utilizzato dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.
Possono beneficiare dell’aiuto le imprese che abbiano conseguito risultati economici negativi in conseguenza della crisi di mercato scaturita dalla guerra in Ucraina.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La delega contiene le seguenti informazioni:
Le suddette informazioni che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1).
Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, la comunicazione è effettuata dall’intermediario delegato.
In allegato:
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:
I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento.
Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.
Modello di comunicazione per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% e relative istruzioni di compilazione.
Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.09.2024 n. 360503.
Il termine per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.
L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.
Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
ATTENZIONE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Nel caso di trasmissione di un’istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.
In allegato:
Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68687, l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2024–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.
Modelli e istruzioni aggiornati il 14.06.2024
Il modello è costituito da:
In Allegato:
Fascicolo 1
Modello Redditi PF - fascicolo 1
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 1
Fascicolo 2
Modello Redditi PF - fascicolo 2
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 2
Fascicolo 3
Modello Redditi PF - fascicolo 3
Istruzioni per la compilazione Redditi PF - fascicolo 3
L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha inserito, nell’ambito del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’articolo 5-quater, che consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.
Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.
Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale). La comunicazione qui allegata va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.
Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.
L’adesione al verbale deve essere “integrale”: deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.
È possibile definire le violazioni in materia di:
Nuovo Modello unificato di Dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) e IMPI (Imposta sulle piattaforme marine) e relative istruzioni di compilazione.
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Può anche essere presentata:
In allegato:
