L'adeguamento agli studi di settore
La Circolare del Giorno n. 113 del 10.06.2016
I contribuenti che risultano non congrui agli studi di settore, per evitare un'azione di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, possono provvedere all'adeguamento, senza sanzioni e interessi, al ricavo/compenso puntuale di riferimento.
Sul maggior imponibile derivante dall'adeguamento devono essere versate le imposte dirette, l'IVA e l'IRAP entro il termine per il versamento a saldo delle imposte derivanti da UNICO, anche in forma rateizzata.
L'adeguamento richiede il versamento della maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili se tale differenza è superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati. Anche tale maggiorazione deve essere versata, in sede di saldo delle imposte, in unica soluzione o in forma rateizzata.
Indice
- L'adeguamento agli studi di settore
- L'adeguamento ai fini delle imposte sui redditi
- L'adeguamento ai fini Irap
- L'adeguamento ai fini Iva
- La maggiorazione del 3%
- Esempio