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L’art. 3, comma 14-octies, del D.L. 202/2024 stabilisce che il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), introdotto dal D.L. 60/2024, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Il beneficio riguarda l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive, già attive o di nuova apertura, situate nelle ZLS ammesse agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, e nei limiti previsti dalla Carta degli aiuti regionali 2022-2027.
Per poter usufruire del credito d’imposta, le imprese devono innanzitutto inviare all’Agenzia delle Entrate una prima comunicazione nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 23 giugno 2025. In questo documento devono indicare sia le spese già sostenute dal 1° gennaio 2025, sia quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
La comunicazione è considerata valida anche se trasmessa tra il 19 e il 23 giugno ma inizialmente scartata dal sistema, a condizione che venga ritrasmessa entro il 28 giugno 2025.
Occorre però prestare molta attenzione: se viene scartato l’intero file, ad esempio per errori nel codice di autenticazione o nel codice fiscale, non sarà possibile inviare nuovamente la comunicazione dopo il 23 giugno 2025.
Successivamente, le imprese che hanno inviato la prima comunicazione devono trasmettere, a pena di decadenza dal beneficio, una comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025. Questa seconda comunicazione serve a confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati in precedenza. Anche in questo caso è considerato valido l’invio effettuato tra il 28 novembre e il 2 dicembre se il file è stato scartato, purché la trasmissione corretta avvenga entro il 7 dicembre 2025. Tuttavia, se viene scartato l’intero file, non è permesso alcun invio oltre il 2 dicembre 2025.
Nella comunicazione integrativa devono inoltre essere riportati gli estremi della certificazione del revisore, che attesta il reale sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.
L’invio può essere effettuato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
Sono previsti anche software dedicati:
Per ottenere il credito, le spese devono risultare da una certificazione rilasciata da un soggetto iscritto alla sezione A del Registro dei revisori legali (art. 8, D.Lgs. 39/2010), che attesti sia l’effettivo sostenimento dei costi sia la coerenza con la documentazione contabile dell’impresa.
I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, ecc., che non esercitano un’attività rilevante agli effetti dell’IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539, nonché per comunicare l’avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Il modello va compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale. In caso di estinzione o di fusione, concentrazione, trasformazione il presente modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l’estinzione o le operazioni sopra elencate.
In allegato:
L'art. 1, commi 485-491 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Approvati i modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
Approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 n. 25972.
In allegato:
L'art. 1, commi 544-546, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati, devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.
In allegato:
E’ previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).
Modello da utilizzare dal 22 ottobre 2025
Questo modello va utilizzato per comunicare:
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “SIIQ”, resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate a partire dalla medesima data.
La comunicazione va presentata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:
Nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle opzioni (sconto in fattura o prima cessione del credito) relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025, approvati con Provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025.
Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegati al presente provvedimento, devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio o dal condòmino incaricato. In caso di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In allegato:
Ricordiamo che l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede detrazioni fiscali per alcuni interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici o a ridurre il rischio sismico. Secondo l’articolo 121 dello stesso decreto, chi sostiene le spese per questi interventi nel periodo 2020-2025 può scegliere, invece di utilizzare direttamente la detrazione, una delle seguenti opzioni:
Adempimenti aggiuntivi per accedere all’opzione
Poiché si tratta di un’agevolazione particolarmente favorevole, oltre agli adempimenti ordinari previsti per le detrazioni, il contribuente deve ottenere anche:
Approvato con Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, il modello e relative istruzioni da utilizzare per la Comunicazione l’opzione Iva relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.
Il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Detto regime stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.
La facoltà di esercizio dell’opzione, ivi prevista, è consentita anche nei rapporti tra i subappaltatori. L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima facoltà nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascuno dei suddetti rapporti per i quali è esercitata l’opzione va presentata un’autonoma Comunicazione.
Come previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge, l’opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate ed ha durata triennale. L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della presente Comunicazione.
La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal committente o tramite un intermediario. La trasmissione telematica è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software “Reverse ChargeLogistica”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
In allegato:
Approvato il Modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n.36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica.
Questo modello va utilizzato dagli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, come di- sposto dall’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.
Il credito d’imposta concesso è pari all’80 per cento delle spese ef- fettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e idoneamente documen- tate, fino a un importo massimo concedibile di euro 2.500 per ciascun beneficiario.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica
Sono ammessi al credito solo i soggetti di cui sopra che svolgono attività individuate con co- dice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell’area ri- servata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19.05.2025, è stato approvato unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.
La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l’attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:
Il modello, fatto salvo quanto di seguito specificato, deve essere presentato all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica entro il 3 giugno 2025.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 con le relative istruzioni.
Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (modello CPB) è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.
Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.
Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative:
