Il diritto comunitario osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo. L’Iva all’importazione ed il meccanismo del reverse charge, tranne nel caso in cui sia dimostrata l’esistenza di una frode, sono sistemi di assolvimento dell’Iva equivalenti.
L'autofattura emessa per l'assolvimento da parte del soggetto passivo non costituisce una mera operazione neutra di compensazione dell'Iva nazionale a debito con quella a credito, bensì un vero e proprio pagamento opponibile all'ufficio doganale che agisce per il recupero dell'imposta non versata all'importazione.
"Il reverse charge è equivalente all’Iva all’importazione" (PDF - 18 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Reverse charge e iva all’importazione: definizioni
2. Corte di Giustizia: la sentenza Equoland e influenza sulla prassi e contenzioso doganali
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA