In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", e con riguardo alla disciplina dettata dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 (vigente ratione temporis), il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'articolo 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso. È quanto emerge dalla sentenza 29 luglio 2015, n. 16026, della Sezione Tributaria della Cassazione.
"Beneficio prima casa, nessuna revoca se l’immobile è adibito a residenza familiare" - Cass.n. 16026 del 29.7.2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
1.Agevolazione prima casa: il concetto di residenza in presenza di comunione legale
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA