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In base all'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non preclude al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto od in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Tale prova documentale, relativa all'entità dei redditi ed alla durata del loro possesso, può essere fornita con l'esibizione degli estratti conti correnti bancari facenti capo al contribuente. Queste le conclusioni della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14885 del 16 luglio 2015.
"Redditometro: l'estratto conto costituisce valida prova contraria" Cass. n. 14885/2015 (PDF - 6 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA