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In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'accertamento induttivo, in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è consentito qualora la contabilità appaia inattendibile e configgente con le fondamentali regole di ragionevolezza. Gli elementi idonei a consentire al giudice di trarre la prova di un fatto in via presuntiva ai sensi dell’art. 2729 c.c. non devono necessariamente essere più di uno nonostante la previsione del requisito della concordanza contenuto in tale norma, valendo questa solo nell’ipotesi in cui concorrano più elementi e potendo quindi anche uno solo di essi essere assunto a base purché grave e preciso. Ne deriva che se un singolo elemento indiziario è idoneo a fornire una presunzione grave e precisa, non vi sono dubbi sulla legittimità dell’accertamento analitico-induttivo che si fondi esclusivamente su di esso.