In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile "ratione temporis"), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. In altri termini il procedimento di invio telematico della dichiarazione può ritenersi validamente compiuto allorquando il sistema informatico acquisisca effettivamente la dichiarazione, non essendo sufficiente il mero adempimento materiale dell'invio e la ricezione di una ricevuta generata dal sistema.Questo statuisce a corte di Cassazione nella sentenza n. 14
Invio telematico della dichiarazione ed errori “bloccanti” Cass. n. 14197/2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA