Il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto, a pena di nullità, dal comma 4 dell’art. 37-bis, ha lo scopo di consentire che l’avviso di accertamento sia “specificamente motivato” dall’ufficio tributario, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, come prescrive, sempre a pena di nullità, il comma 5 dello stesso art. 37-bis. A chiarirlo la Corte Costituzionale che con sentenza 7 luglio 2015, n. 132 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 sollevata dalla Sezione Tributaria della Cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Elusione: l’accertamento ante tempus è sempre nullo - Corte Cost n. 132-2015 (PDF 15 - Pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Accertamento anticipato e rilevanza del contraddittorio
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA