Il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta. È quanto emerge dalla sentenza 2 luglio 2015 n. 27849 della Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale.
" Fatture false: la prescrizione del reato scatta dall’emissione dell’ultimo documento" Cassazione penale n. 27849/2015 (PDF - 10 pagine)
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