La deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, del requisito di inerenza consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale (inerenza quantitativa), ma soprattutto nell'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale, intesa come idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell'impresa (in termini di allargamento della clientela e/o di incremento dei ricavi) nell'ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione. Questa la conclusione della Corte di Cassazione che ha ribaltato i giudizi di merito nella sentenza 10914 del 29 maggio 2015
"Spese di sponsorizzazione: requisiti per la deducibilità" Cass.n. 10914/2015 (PDF - 12 pagine)
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