L'adeguamento agli studi di settore

L'adeguamento agli studi di settore

L'adeguamento agli studi di settore La Circolare del Giorno n. 119 del 16.06.2015

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Data: 16/06/2015
Tipologia: Approfondimento


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I contribuenti che risultano non congrui agli studi di settore, per evitare un'azione di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, possono provvedere all'adeguamento, senza sanzioni e interessi, al ricavo/compenso puntuale di riferimento.

Sul maggior imponibile derivante dall'adeguamento devono essere versate le imposte dirette, l'IVA e l'IRAP entro il termine per il versamento a saldo delle imposte derivanti da UNICO, anche in forma rateizzata.

L'adeguamento richiede il versamento della maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili se tale differenza è superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati. Anche tale maggiorazione deve essere versata, in sede di saldo delle imposte, in unica soluzione o in forma rateizzata. 

Indice prodotto

  1. L'adeguamento agli studi di settore
  2. L'adeguamento ai fini delle imposte sui redditi
  3. L'adeguamento ai fini Irap
  4. L'adeguamento ai fini Iva
  5. La maggiorazione del 3%
  6. Esempio



SKU FT-26044 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2015