L sentenza in commento ribalta precedenti orientamenti giurisprudenziali e afferma che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, essendo detta circostanza idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato. In altri termini ciò che è richiesto al contribuente è la dimostrazione dell’astratta compatibilità tra tenore di vita e reddito disponibile e non del relativo nesso causale che altrimenti sfocerebbe in una vera e propria probatio diabolica non trattandosi di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Questa la sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione tributaria, n. 7339 del 10 aprile 2015
Redditometro: collegamento tra spesa e reddito Cassazione n. 7339/2015 ( PDF - 8 Pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Collegamento tra la spesa effettuata ed il reddito esente: orientamenti della giurisprudenza e onere probatorio
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA