La condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta è legittima, se gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza trovano riscontro nelle dichiarazioni del terzo, che ha disconosciuto la fattura di cui all’imputazione; specie se il terzo non ha alcun interesse a rendere dichiarazioni mendaci, in quanto, non essendo soggetto operativo, non ha necessità di occultare redditi. A chiarirlo la sentenza 20 aprile 2015 n. 16338 della Terza Sezione Penale della Cassazione.
Nel commento alla sentenza anche un’analisi del reato di dichiarazione fraudolenta ex artt.1 e 2 del D.Lgs 74/2000 e principali orientamenti giurisprudenziali.
"E’ dichiarazione fraudolenta se il fornitore sconfessa la fattura" Cassazione penale n. 16338 del 20 aprile 2015 (PDF - 8 Pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
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