Non può dirsi fiscalmente residente in Italia il soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero, mantenga in Italia relazione affettive e familiari. Difatti, quest’ultime non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri criteri probanti che univocamente attestino il luogo con il quale il soggetto ha più stretto collegamento. È quanto emerge dalla sentenza n. 6501/15, pubblicata il 31 marzo scorso dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Residenza fiscale delle persone fisiche: quando puo’ dirsi effettivo il trasferimento all’estero
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA