Nelle ipotesi di notifica di una cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente del plico raccomandato (nel caso di specie Equitalia) dimostrare l'esatto contenuto di quest'ultimo, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. E' il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2625 dell'11 febbraio 2015, con la quale è stato accolto il ricorso avanzato da un contribuente avverso un provvedimento di fermo amministrativo. A giudizio degli Ermellini, non basta produrre l’estratto di ruolo o ritenere che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dia di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento.
IL CASO
IL COMMENTO
1.Legittimità della notifica a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione - giurisprudenza di legittimità e di merito
2. Onere o obbligo di produrre in giudizio copia delle cartelle di pagamento?
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA