La nozione tributaria di impresa commerciale non coincide con quella civilistica. Ai fini fiscali, infatti, per attività d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195, c.c., e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante ed imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva.
Alla luce di ciò, l’attività di vendita on line svolta in modo sistematico per più anni configura attività d’impresa rilevante ai fini delle Imposte Dirette e dell’IVA: nella ricostruzione del reddito e del volume d’affari l’Ufficio può avvalersi anche di elementi presuntivi purché coerenti e logici a fronte dei quali l’onere probatorio si sposta a carico del contribuente.
Queste le conclusionoi della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza 7194 del 1 Dicembre 2014.
"Le vendite non occasionali su E-bay scontano l’IVA - CTR LAZIO n.7194/2014" - PDF 10 pagine
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