In tema di indagini finanziarie, una volta dimostrata la pertinenza al contribuente accertato dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con esso collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali ma, al contrario, è il contribuente, sul quale viene ribaltato l’onere probatorio, che deve dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, non essendo sufficienti affermazioni generiche, sommarie o cumulative. Questo il principio affermato dall'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. tributaria, n. 1236 del 22 Gennaio 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Violazione dei principi del litisconzaorsio necessario: salvezza degli atti processuali
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA