II giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente un’attività artistica disponga di un agente e stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei due rapporti giuridici e senza prendere in esame le prove fornite dal contribuente. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che, con sentenza 961, depositata lo scorso 21 gennaio, nel considerare gli sportivi alla stregua degli artisti, ha respinto le doglianze del contribuente ad eccezione di quella riguardante l’applicazione dell’IRAP.
"I contratti di agenzia non fanno presumere l’autonoma organizzazione" ( PDF - 19 Pagine)
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