Al coniuge superstite, anche se separato con addebito o divorziato purché goda di assegno alimentare. Qualora il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 70° anno di età dell’iscritto e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni la quota di pensione spettante è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci;
ai figli minorenni dell’agente deceduto;
ai figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e a carico dell’agente alla data del decesso;
ai figli maggiorenni studenti (fino al 21° anno d’età o fino al 26° se studenti universitari) a carico dell’agente alla data del decesso.
In mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti hanno diritto alla prestazione:
i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e a totale carico dell’agente alla data del decesso;
i fratelli celibi e le sorelle nubili non titolari di pensione e permanentemente inabili, a carico dell’agente alla data del decesso.
Inoltre per la pensione indiretta è necessario che l’agente avesse 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso.
Dal 2024, in mancanza del requisito contributivo, i superstiti dell’agente iscritto dal 2012 potranno chiedere l’erogazione di una rendita contributiva (ridotta del 2% per ciascun anno mancante al 20° di anzianità contributiva, purché ne siano stati maturati almeno 5).
In Allegato:
Indicazione della modalità di pagamento della pensione
Certificato medico
Domanda di pensione ai superstiti (2013)
Dichiarazione dei redditi (se già beneficiario di pensione)
Dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d'imposta
Dichiarazione per il diritto alle detrazioni di imposta
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio