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Per i contratti di leasing stipulati dallo scorso 1° gennaio 2014 si applicano le nuove regole introdotte dalla legge di stabilità ai fini della deducibilità dei canoni in capo al soggetto utilizzatore
(art. 102 co. 7 del TUIR); in particolare, per effetto di tali modifiche, la durata minima fiscale relativa:
• ai beni mobili ammortizzabili: passa dai 2/3 del periodo di ammortamento determinato con i coefficienti ministeriali al 50% del suddetto periodo di ammortamento;
• ai beni immobili: viene rideterminata in 12 anni (indipendentemente dal coefficiente di ammortamento).
Rimane ferma anche per i nuovi contratti la regola, introdotta dal DL 16/2012, secondo cui la deducibilità dei canoni risulta slegata dalla durata del contratto.
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