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Con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro ), stabiliti nel D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992, ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi, attesa la natura esclusivamente procedimentale degli strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, a fini esclusivamente accertativi e probatori.